L’Ufficio centrale raccoglie dati presso:
gli assoggettati;
i datori di lavoro;
la persona interessata;
i richiedenti;
le autorità svizzere ed estere;
le parti di procedimenti.
Nella collezione l’Ufficio centrale può raccogliere anche dati comunicati da terzi, se si tratta di dati di cui all’articolo 34b.