L’Ufficio centrale rettifica o distrugge senza indugio i dati errati o incompleti o non conformi a uno scopo di cui all’articolo 34a capoverso 2.
Art. 34f – Rettifica dei dati
Art. 34f62
- 62 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
- Percorso della struttura
- Capo primo: Organizzazione VI. Saggiatori del commercio f. Rettifica dei dati
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2024
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Art. 34f Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552). Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552). L’Ufficio centrale rettifica o distrugge senza indugio i dati errati o incompleti o non conformi a uno sc
- SR-Nummer
- SR 941.311
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 08.05.1934
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale