Il titolare del marchio d’artefice, apponendolo o facendolo apporre, si addossa la responsabilità dell’esattezza delle designazioni apposte sugli oggetti.
Il marchio di saggiatore-fonditore previsto dall’articolo 30 è ammesso come marchio d’artefice.
Gli uffici di controllo possono apporre sui lavori il loro marchio previsto al numero 2 dell’allegato al posto del marchio d’artefice se:
i lavori sono stati fabbricati da privati non titolari di un marchio d’artefice;
i lavori non recano un marchio d’artefice, sono destinati alla vendita all’incanto pubblico e sono presentati da istituzioni ufficiali come banchi dei pegni, uffici d’oggetti trovati o uffici di esazione.
Tale marchio può anche essere utilizzato per la messa in conformità di lavori contestati nell’ambito della sorveglianza del mercato.