Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d’uso o sotto la loro sorveglianza.
La stessa norma s’applica all’impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.31
Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti:
le categorie di permesso,
le esigenze in materia di formazione e di esami.
Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l’emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.32
I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca33 esercita la vigilanza sugli esami.
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