Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa.
Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:15
i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l’aria;
gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d’esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione;
i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.