Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione;
esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl;
fuochi d’artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie F1–F412);
fuochi d’artificio professionali: i fuochi d’artificio della categoria F4;
messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l’uso nel mercato svizzero nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un’autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero;
immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di esplosivi o pezzi pirotecnici;
commercio al dettaglio: la vendita libera di fuochi d’artificio delle categorie F1–F3 agli utilizzatori;
persona con conoscenze specialistiche: persona titolare di un permesso d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl.
Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE15, 3 della direttiva 2013/29/UE16 e 2 della direttiva 2008/43/CE17. In luogo delle definizioni di cui all’articolo 2 punti 15–17 della direttiva 2014/28/UE e all’articolo 3 punti 14–16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell’allegato 15.18