(art. 3 cpv. 1 e 2 LPre)
I precursori soggetti a restrizioni di accesso sono stabiliti nell’allegato 1.
Per ciascun precursore di cui all’allegato 1 è stabilito il livello di accesso applicabile ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre, in funzione della sua concentrazione:
accesso libero;
accesso soggetto ad autorizzazione;
accesso vietato.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i precursori soggetti a restrizioni di accesso che, fino a una determinata quantità massima e concentrazione, possono essere acquistati in un negozio specializzato senza autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale (art. 3 cpv. 2 lett. d LPre). Esso consulta previamente le organizzazioni dei negozi specializzati.
Per negozi specializzati s’intendono:
farmacie pubbliche e farmacie ospedaliere di cui all’articolo 4 lettere i e j della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici;
drogherie con autorizzazione cantonale.