Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Tiene conto del diritto internazionale afferente e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.
Può incaricare l’Ufficio federale delle comunicazioni di emanare prescrizioni amministrative e tecniche.
Per conseguire gli scopi della legge, il Consiglio federale può affidare a un’unità amministrativa federale o cantonale il compito di rilasciare certificati regolamentati anche per le transazioni di diritto privato o di partecipare all’impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.