Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d’importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per:
l’informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici;
l’esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi;
la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni.
La Confederazione può accordare l’aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d’importanza nazionale che statutariamente si dedicano all’informazione dei consumatori.5