Le seguenti ordinanze sono abrogate:
ordinanza del 15 giugno 199821 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni;
ordinanza del DFE del 18 novembre 200222 sulla quota minima di valore aggiunto svizzero per le garanzie dei rischi delle esportazioni;
ordinanza del DFE del 1° dicembre 199823 sulla designazione di valute per una garanzia supplementare di operazioni in valuta estera;
ordinanza del DFE del 19 agosto 200224 concernente la classificazione dei Paesi importatori nelle categorie di Paesi stabilite in relazione alla garanzia dei rischi delle esportazioni;
ordinanza del DFE dell’8 marzo 199925 concernente la riscossione di tasse per garanzie dei rischi delle esportazioni da parte delle organizzazioni economiche;
ordinanza del DFE dell’8 marzo 199926 concernente la riscossione di una tassa minima per le garanzie dei rischi delle esportazioni.