L’importazione di composti chimici della tabella 1 da Stati contraenti come pure l’esportazione verso questi ultimi sono soggette ad autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione vale anche per miscele con composti chimici della tabella 1, indipendentemente dalla loro concentrazione.
Se un composto chimico della tabella 1 si forma come sottoprodotto inevitabile, una sua concentrazione totale inferiore allo 0,5 per cento in peso è considerata quantità nulla.
La domanda ai sensi del capoverso 1 va inoltrata alla SECO almeno 40 giorni prima dell’importazione o dell’esportazione e deve contenere le indicazioni seguenti:
la denominazione chimica con il numero del Chemical Abstract Service (numero CAS)26 e il quantitativo esatto del composto chimico;
nome e indirizzo del destinatario finale;
una descrizione dettagliata della prevista utilizzazione del composto chimico;
la conferma che il composto chimico sarà utilizzato esclusivamente per finalità connesse alla ricerca o alla sicurezza, alla medicina o alla farmaceutica;
la conferma che il composto chimico non sarà riesportato.
In caso di esportazione l’esportatore è tenuto a far certificare dal Paese di destinazione le indicazioni di cui al capoverso 3.