L’importazione da Stati contraenti e l’esportazione verso questi ultimi di campioni analitici contenenti composti chimici delle tabelle 1 o 2A possono essere autorizzate se finalizzate al controllo della qualità dei laboratori (prove interlaboratorio) da parte di organizzazioni internazionali o istituti scientifici riconosciuti.
Il divieto di riesportazione di cui all’articolo 9 non è applicabile.