La SECO rilascia l’autorizzazione in assenza di indizi di uno dei motivi di rifiuto secondo l’articolo 20.
La SECO nega l’autorizzazione in presenza di un motivo di rifiuto secondo l’articolo 20.
In presenza di un indizio di motivo di rifiuto, la SECO decide sul rilascio di un’autorizzazione d’intesa con le unità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). In mancanza di accordo, decide il Consiglio federale su proposta del DEFR.