La procedura per i ricorsi contro le decisioni adottate in virtù della presente legge è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura federale.
Art. 8 – Protezione giuridica
Art. 8
- Percorso della struttura
- Sezione 4: Protezione giuridica
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2023
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Art. 8 La procedura per i ricorsi contro le decisioni adottate in virtù della presente legge è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura federale. Sezione 4: Protezione giuridica
- SR-Nummer
- SR 946.231
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 22.03.2002
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale