Le preferenze tariffali secondo l’ordinanza del 16 marzo 20073 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se:
le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all’allegato 1 di detta ordinanza;
sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3);
all’importazione sono presentate le corrispondenti prove dell’origine (cap. 4); e
i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell’origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5).
Le dichiarazioni d’origine sostitutive e i certificati d’origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell’origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell’Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l’UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d’origine sostitutive e i certificati d’origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.4