La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest’ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata:
è la stessa di quella che è stata esportata; e
nel Paese terzo o durante il trasporto non ha subito alcun trattamento oltre a quanto necessario per la sua conservazione.