Se in seguito a errori od omissioni commesse senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell’esportazione, il certificato d’origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l’esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comunicazione alla Svizzera dei dati esigibili secondo l’articolo 44 capoverso 1.35
L’organo governativo competente rilascia un certificato d’origine a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell’esportatore corrispondono a quelle dei documenti d’esportazione e se al momento dell’esportazione dei prodotti non era già stato rilasciato un certificato d’origine modulo A.
I certificati d’origine rilasciati a posterioridevono recare nella casella 4 la nota «Délivré a posteriori» oppure «Issued retrospectively».36