Sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario i prodotti:
ottenuti o fabbricati interamente in questo Paese;
ottenuti o fabbricati in questo Paese utilizzando materiali non interamente ivi ottenuti o fabbricati , sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell’articolo 6.
I prodotti originari della Svizzera sono considerati prodotti originari di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7.
Sono considerati prodotti originari della Svizzera i prodotti che ai sensi del capoverso 1 sono stati ottenuti o fabbricati interamente in Svizzera oppure che vi sono stati sufficientemente lavorati o trasformati.
Per quanto l’UE11, la Norvegia e la Turchia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d’origine dell’UE12, della Norvegia13 e della Turchia di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7.
Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti originari dell’UE, della Norvegia o della Turchia che sono importati senza alterazioni nel Paese beneficiario; l’articolo 19 si applica per analogia.14
Il capoverso 4 si applica a condizione che l’UE, la Norvegia e la Turchia concedano lo stesso trattamento per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che incorporano materiali originari della Svizzera.