Con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:
il riconoscimento degli organismi d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione;
il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni e delle omologazioni;
il riconoscimento dei marchi di conformità;
il riconoscimento dei sistemi d’accreditamento e degli organismi accreditati;
il rilascio di mandati a organismi internazionali di normazione e a organismi internazionali di accreditamento secondo gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 11 lettera a;
l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, l’adozione, la modificazione o l’applicazione di prescrizioni o norme tecniche.
Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, l’adozione, la modificazione e l’applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.24
Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.25