Art. 29 – Vantaggi pecuniari illeciti
Art. 29
Vantaggi pecuniari illeciti
- 50 RS 311.0
- 51 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).
- Percorso della struttura
- Capitolo 5: Disposizioni penali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
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Art. 29 Vantaggi pecuniari illeciti I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23 a 28 possono essere confiscati giusta gli articoli 69 e seguenti del Codice penaleRS 311.0. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore d
- SR-Nummer
- SR 946.51
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 06.10.1995
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale