(art. 25 cpv. 2 LSerFi)
Se tramite i provvedimenti di cui all’articolo 25 capoverso 1 LSerFi non si può evitare un pregiudizio nei confronti del cliente, o lo si può evitare soltanto con un dispendio sproporzionato, il fornitore di servizi finanziari glielo comunica in maniera adeguata.
A tal fine il fornitore di servizi finanziari descrive i conflitti di interessi che risultano dalla fornitura dei servizi finanziari in questione. Ai clienti occorre spiegare in modo comprensibile e in termini generali:
le circostanze che generano il conflitto di interessi;
i rischi che ne derivano;
i provvedimenti adottati dal fornitore di servizi finanziari per ridurre i rischi.
La comunicazione può essere trasmessa in forma standardizzata ed elettronica. Il cliente deve poterla registrare su un supporto durevole.