(art. 54 LSerFi)
La procedura di verifica di prospetti esteri secondo l’articolo 54 capoverso 1 LSerFi è retta dall’articolo 53 LSerFi e dagli articoli 59–62 e 77–79.
Nel suo elenco degli ordinamenti giuridici di cui all’articolo 54 capoverso 3 LSerFi l’organo di verifica può indicare l’autorità che deve approvare i prospetti esteri affinché questi siano considerati approvati in Svizzera.
Se sussistono le condizioni per considerare un prospetto approvato secondo l’articolo 54 capoverso 2 LSerFi, il prospetto redatto in una lingua ufficiale o in inglese e i suoi supplementi sono senz’altro considerati approvati ai sensi della LSerFi.
Se il prospetto estero è considerato approvato ai sensi del capoverso 3, al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica in Svizzera o dell’ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera, esso deve essere:
annunciato a un organo di verifica affinché sia iscritto nell’elenco di cui all’articolo 64 capoverso 5 LSerFi;
depositato presso un organo di verifica;
pubblicato; e
messo gratuitamente a disposizione in forma cartacea su richiesta.