(art. 52 cpv. 1 LSerFi)
L’organo di verifica redige annualmente un rapporto sulla sua attività destinato alla FINMA.
Il rapporto deve contenere segnatamente le seguenti informazioni, sempre che queste non siano portate a conoscenza della FINMA in virtù di altri obblighi di rendicontazione previsti dal diritto in materia di vigilanza:
indicazioni sull’organizzazione dell’organo di verifica;
indicazioni sul bilancio e sul conto economico;
indicazioni sul coordinamento con eventuali altri organi di verifica;
statistiche sui prospetti sottoposti a verifica, suddivise per tipo di strumento finanziario;
indicazioni sulle sfide dell’organo di verifica.
I seguenti cambiamenti devono essere comunicati previamente alla FINMA:
la sostituzione di un membro dell’organo di gestione;
le modifiche delle basi organizzative.
I cambiamenti di cui al capoverso 3 non devono essere approvati dalla FINMA.
Se abilita più organi di verifica, la FINMA provvede a un coordinamento adeguato della loro prassi.