(art. 57 cpv. 2 LSerFi)
Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote secondo l’allegato 8.
Se nell’allegato sono definite tariffe quadro, l’organo di verifica fissa gli emolumenti dovuti attenendosi a tali tariffe, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere attività analoghe.
Per decisioni e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
La tariffa oraria prevista per gli emolumenti è compresa tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione ricoperta in seno all’organo di verifica dalla persona che svolge l’attività.
Per le decisioni che comportano un dispendio straordinario o che presentano difficoltà particolari, l’emolumento può essere calcolato non secondo l’aliquota contenuta nell’allegato ma in funzione del tempo impiegato.
Per le decisioni e le prestazioni che, su richiesta, l’organo di verifica deve emanare o fornire d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.