L’esercente è tenuto a fornire alla Banca nazionale o a una parte terza da essa designata tutte le informazioni e i documenti di cui questa necessita per poter valutare l’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo.
Art. 35 – Dovere di notifica
Art. 3572
Dovere di notifica
- 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2024
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Art. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307). Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307). Dovere di notifica L’esercente è tenuto a fornire alla Banca nazionale o a una par
- SR-Nummer
- SR 951.131
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.03.2004
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale