I membri dell’organo superiore di amministrazione o di direzione nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido verso i creditori dell’impresa, del mutuante, dell’organizzazione che concede fideiussioni e della Confederazione dei danni che hanno loro cagionato violando intenzionalmente o per negligenza le disposizioni dell’articolo 2 capoversi 2–4.
Art. 22 – Responsabilità
Art. 22
Responsabilità
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 31.03.2026
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Art. 22 Responsabilità I membri dell’organo superiore di amministrazione o di direzione nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido verso i creditori dell’impresa, del mutuante, dell’organizzazione che concede fideiu
- SR-Nummer
- SR 951.26
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.12.2020
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale