Il tasso d’interesse ammonta:
allo 0,5 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,5 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 4 OFis-COVID-19;
al tasso fissato nel contratto di credito, per l’importo di credito non garantito da una fideiussione solidale secondo l’OFis-COVID-19.
Su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF), a partire dal 2021 il Consiglio federale adegua ogni anno agli sviluppi del mercato, con effetto a decorrere dal 31 marzo, i tassi d’interesse di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta previamente le banche mutuanti.