Lo statuto deve contenere disposizioni relative:
alla ditta e alla sede;
allo scopo;
al conferimento minimo;
alla convocazione dell’assemblea generale;
agli organi;
agli organi di pubblicazione.
Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative:
alla durata;
alla limitazione della cerchia degli azionisti a investitori qualificati e alla connessa limitazione della trasferibilità delle azioni (art. 40 cpv. 3);
alle categorie di azioni e ai diritti ad esse connessi;
alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 51);
al voto per corrispondenza.