Un derivato creditizio aumentante l’impegno non è considerato una fideiussione ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 lettera a OICol7.
Il debitore di riferimento di un derivato creditizio deve avere in essere titoli di partecipazione, titoli di credito o diritti di credito che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.