(art. 11 e 73 cpv. 1 LICol)
La banca depositaria registra l’emissione e il riscatto di quote comprese le frazioni. Al riguardo, rileva le informazioni seguenti:
la data dell’emissione o del riscatto;
il numero delle quote emesse o riscattate;
il versamento lordo dell’investitore o il versamento netto all’investitore;
le rimunerazioni e le spese accessorie per l’emissione o il riscatto;
la somma accreditata o addebitata all’investimento di capitale;
il valore netto di inventario della quota.
Se le quote sono nominative, l’identità dell’investitore deve essere registrata separatamente.
La banca depositaria registra separatamente le emissioni e il riscatto di certificati di quote.