La presente ordinanza disciplina segnatamente:
per le banche e le persone di cui all’articolo 1b LBCR:
le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività,
le esigenze poste all’organizzazione,
i requisiti in materia di presentazione dei conti;
per le banche:
la garanzia dei depositi,
il trasferimento e la liquidazione degli averi non rivendicati;
per le banche di rilevanza sistemica: la pianificazione d’emergenza e il miglioramento delle loro possibilità di risanamento e di liquidazione.