(art. 1b LBCR)
Le persone di cui all’articolo 1b LBCR adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti d’interesse che possono risultare dalla fornitura dei loro servizi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai clienti.
Se non può escludere un pregiudizio nei confronti del cliente, la persona di cui all’articolo 1b LBCR glielo comunica.