Se sono modificati i principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione stabiliti dall’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1, in linea di principio l’adeguamento delle cifre relative all’esercizio precedente non è consentito. Le riclassificazioni pure al di fuori delle poste del capitale proprio e del risultato del periodo sono consentite.
Se nell’esercizio in esame sono individuati errori correlati all’attività corrente svolta in periodi precedenti, questi sono corretti nell’esercizio in esame attraverso le poste ordinarie del conto economico.