I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 126a possono essere computati, per l’ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno.261
Anche i «bail-in bond» emessi da banche cantonali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 40apossono essere computati conformemente al capoverso 1.262
I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze scaglionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all’ammontare di questi fondi anche in caso di restrizioni temporanee nell’ambito dell’acquisizione di mezzi finanziari. Le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possono essere adempiute al massimo per il 25 per cento con fondi la cui durata residua è compresa tra uno e due anni.263
Se in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 capoverso 2 sono esclusi dal computo come fondi propri prudenziali nel periodo compreso tra cinque anni e un anno prima della scadenza finale, i fondi propri complementari possono essere computati come «bail-in bond», tenendo conto degli standard internazionali e purché sia garantito che questi strumenti sono in grado di coprire le perdite prima dei «bail-in bond».
Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né strumenti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» secondo il diritto svizzero o secondo normative corrispondenti di ordinamenti giuridici esteri di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse:
le posizioni in relazione alla definizione di corsi d’acquisto e di vendita nella funzione di «market maker» nonché le posizioni detenute a corto termine in relazione con operazioni d’emissione; e
la detenzione di «bail-in bond» nell’ambito degli articoli 37 e 38 nel portafoglio di negoziazione della banca, se questi «bail-in bond» sono rivenduti entro 30 giorni operativi dalla data di acquisto.264