L’ordinanza del 29 settembre 2006293 sui fondi propri è abrogata.
Art. 149 – Diritto previgente: abrogazione
- Percorso della struttura
- Titolo sesto: Disposizioni transitorie e finali Capitolo 2: Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 24.01.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 149 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 29 settembre 2006 [RU 2006 4307, 2007 1073, 2008 5363 all. n. 8, 2009 6101, 2010 5429, 2012 3539] sui fondi propri è abrogata. [RU 2006 4307, 2007 1073, 2008 5363 all. n. 8, 2009 6101, 2010 5429, 2012 3539] Titolo sesto: Disposizioni transitor
- SR-Nummer
- SR 952.03
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 01.06.2012
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale