I fondi propri devono essere integralmente versati oppure generati a livello interno fino a concorrenza dell’importo computato.
Al momento dell’emissione non possono essere:
finanziati direttamente o indirettamente mediante la concessione di crediti della banca a terzi;
compensati con crediti della banca;
garantiti con valori patrimoniali della banca.
I fondi propri sono postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento.
Gli strumenti di capitale che prevedono una conversione condizionale o una rinuncia al credito non soltanto per il momento di una incombente insolvibilità (art. 29) sono computati come componente del capitale nella loro qualità precedente la conversione o la rinuncia al credito. Sono fatti salvi:
il computo ai fini della copertura delle esigenze per il cuscinetto di fondi propri secondo l’articolo 43 capoverso 1 e l’allegato 8; e
le disposizioni sul capitale convertibile delle banche di rilevanza sistemica secondo il titolo quinto.
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla computabilità dei fondi propri.46