Dopo le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente i fondi propri minimi seguenti:
fondi propri di base pari al 3 per cento dell’esposizione totale (art. 42a);
fondi propri pari all’8 per cento dell’insieme delle
posizioni ponderate in funzione del rischio
(art. 42
b
)
.
La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.
S
e la banca non dispone dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR.