In circostanze particolari la FINMA può obbligare le banche, nel singolo caso, a detenere fondi propri supplementari se i fondi propri minimi di cui all’articolo 42 e il cuscinetto di fondi propri di cui all’articolo 43 non garantiscono una sicurezza sufficiente, segnatamente rispetto:
alle attività commerciali;
ai rischi incorsi;
alla strategia commerciale;
alla qualità della gestione dei rischi; o
allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.