Le banche che non intendono più beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a lo notificano alla FINMA e alla società di audit.
Art. 47e – Rinuncia alle semplificazioni
Art. 47e
Rinuncia alle semplificazioni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 24.01.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 47e Rinuncia alle semplificazioni Le banche che non intendono più beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a lo notificano alla FINMA e alla società di audit. Titolo terzo: Fondi propri necessari / Capitolo 1a: Semplificazioni per le banche particolarmente liquide e ben capitaliz
- SR-Nummer
- SR 952.03
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 01.06.2012
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale