Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizione da ponderare in funzione del rischio.
Le banche che applicano l’AS-BRI devono calcolare l’equivalente di credito moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1a.
L’AS-BRI prevede che per gli impegni siano convertiti gli importi convenuti ma non ancora utilizzati. Per impegni si intendono tutte le convenzioni contrattuali tra la banca e il cliente che hanno per oggetto la concessione di un credito, l’acquisto di valori patrimoniali o l’emissione di sostituti di credito qualora esse attribuiscano al cliente il diritto a una prestazione da parte della banca o l’insorgere del diritto non possa essere controllato dalla banca. Sono incluse le convenzioni che la banca può:
disdire in qualsiasi momento, senza condizioni e senza preavviso;
disdire automaticamente se il debitore non adempie più le condizioni previamente definite.
Se viene assunto l’impegno di fornire un’operazione fuori bilancio, l’AS-BRI permette alla banca di applicare il minore dei due fattori di conversione del credito applicabili.
L’AS-BRI permette di applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,0 per cento agli importi relativi a impegni nei confronti di imprese, incluse PMI di cui all’articolo 70, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l’impresa è costantemente monitorata dalla banca;
la banca non riceve emolumenti o provvigioni per la conclusione o il mantenimento della convenzione;
l’impresa è tenuta a presentare una richiesta alla banca per ogni singolo utilizzo;
a prescindere dall’adempimento o meno da parte dell’impresa delle condizioni fissate nella convenzione, la banca ha un potere decisionale illimitato in merito all’esecuzione di ogni utilizzo;
la banca decide in merito all’esecuzione di ogni utilizzo soltanto dopo aver valutato la solvibilità dell’impresa; e
la banca esegue la valutazione della solvibilità immediatamente prima dell’utilizzo.
Le banche che applicano l’IRB devono calcolare l’equivalente di credito di impegni eventuali e di impegni irrevocabili secondo le regole dell’AS-BRI se l’IRB non contiene disposizioni in materia.