(art. 93a cpv. 3 e 4 OFoP)
Un evento di perdita non è più rilevante per il profilo di rischio della banca, se:
dalla fattispecie soggiacente all’evento di perdita non sono attese ulteriori perdite; e
se un evento analogo non può più verificarsi a causa del profilo di rischio inerente della banca.
Una perdita attribuita a un evento di perdita che non è più rilevante per il profilo di rischio della banca può essere esclusa dal calcolo delle componenti di perdita tre anni dopo la data di contabilizzazione dell’ultima perdita derivante dall’evento di perdita. Tale termine può essere ridotto se la banca non mantiene l’attività il cui esercizio ha causato l’evento di perdita come pure attività commerciali analoghe in altre divisioni.
Nella comunicazione che la banca presenta alla FINMA in merito all’esclusione di un evento di perdita, essa deve dimostrare in particolare che le condizioni dei capoversi 1 e 2 sono soddisfatte. La comunicazione deve essere effettuata almeno sei settimane prima dell’esclusione.