Le banche che applicano l’approccio F-IRB devono effettuare l’aggiustamento dei fattori di ponderazione del rischio in funzione delle scadenze secondo le norme dell’approccio A-IRB.
Le posizioni nei confronti di imprese sottostanno, senza eccezioni, all’aggiustamento dei fattori di ponderazione del rischio in funzione delle scadenze.
Per le posizioni senza scadenza convenuta che sono revocabili in qualsiasi momento incondizionatamente dalla banca e devono essere rimborsate al massimo entro dodici mesi dalla disdetta, nel calcolo dell’aggiustamento in funzione delle scadenze conformemente al numero 31.6 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP occorre utilizzare la durata effettiva M di un anno. Alle altre posizioni senza scadenza convenuta e alle posizioni per le quali la durata effettiva non è definita nei numeri 32.44–32.54 CRE si applica una durata effettiva M di 2,5 anni.
Se la banca non è in grado di calcolare la durata effettiva M di cui al numero 32.47 CRE o il calcolo comporta un dispendio eccessivo, può ricorrere alla durata residua della posizione concordata contrattualmente.