Il margine iniziale è costituito dai valori patrimoniali che il membro compensatore o il cliente del membro compensatore della controparte centrale fornisce a titolo di garanzia a copertura degli eventuali crediti della controparte centrale nei confronti del membro compensatore generati da future variazioni di valore delle attività di negoziazione di cui all’articolo 77b capoverso 2 lettere a–c OFoP.
Il margine iniziale comprende anche eventuali garanzie fornite dal membro compensatore o dal cliente del membro compensatore che oltrepassano l’importo minimo richiesto dalla controparte centrale, se quest’ultima o il membro compensatore può impedire che il membro compensatore o il cliente del membro compensatore ritiri nuovamente tali garanzie.
Se una controparte centrale ricorre al margine iniziale per ripartire le perdite dovute all’inadempienza di un membro compensatore sugli altri membri compensatori, esso è trattato come contributo al fondo di garanzia secondo l’articolo 141 e non come margine iniziale.