Le banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle procedure generali di notifica, la somma di:
depositi ai sensi della lettera a, considerati privilegiati conformemente all’articolo 37a LBCR;
depositi ai sensi della lettera b, considerati garantiti conformemente all’articolo 37h LBCR.
Sulla base dei dati comunicati conformemente al capoverso 1 lettera c, la FINMA calcola gli impegni contributivi delle singole banche per la garanzia dei depositi di cui all’articolo 37hcapoverso 3 lettera b LBCR e li comunica alle singole banche.78
Per il computo del requisito LCR le banche considerano i loro impegni contributivi quali «impegno irrevocabile di versamento per la raccolta di fondi nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi» di cui all’allegato 2 numero 8.1.5.79
La FINMA può eccezionalmente esigere che singole banche pubblichino in maniera appropriata la somma da comunicare secondo il capoverso 1 lettera c, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.