Art. 31a – Disposizioni transitorie e finali
Art. 31a98
- 98 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2321). Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022359).
- Percorso della struttura
- Capitolo 6: Disposizioni transitorie e finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 31a Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2321). Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359). Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2321). Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
- SR-Nummer
- SR 952.06
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.11.2012
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale