(art. 20 LIsFi)
Una persona qualificata incaricata della gestione adempie i requisiti relativi alla formazione e all’esperienza professionale nel momento in cui assume la gestione se prova di disporre:
di un’esperienza professionale di cinque anni:
per gestori patrimoniali, nell’ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi,
per trustee, nell’ambito di un trust; e
di una formazione di almeno 40 ore:
per gestori patrimoniali, nell’ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi,
per trustee, nell’ambito di un trust.
In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
I gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento.
Essi devono adottare le misure necessarie a garantire la continuità d’esercizio nel caso in cui la persona qualificata incaricata della gestione sia impossibilitata a svolgere la sua attività o sia deceduta. Se a tal fine si avvalgono di terzi esterni all’impresa, occorre informarne i clienti. Per il resto si applica l’articolo 14 LIsFi.