(art. 23 LIsFi)
Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:
il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa;
le riserve legali e le altre riserve;
il riporto dell’utile;
l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo sommario o da una revisione secondo il CO17 della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;
le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nell’ambito della verifica secondo l’articolo 62 LIsFi.
Le società di persone e le imprese individuali possono computare nei fondi propri:
i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell’articolo 27 capoverso 3;
le accomandite.
I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
i gestori patrimoniali e i trustee si sono impegnati a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.
La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza.