(art. 14 e27 LIsFi)
In base all’articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l’autorizzazione necessaria secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un’autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti.
Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all’estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.