(art. 3 e 41 LIsFi)
Le società di intermediazione mobiliare ai sensi dell’articolo 41 lettera a LIsFi esercitano la loro attività a titolo professionale se, direttamente o indirettamente, tengono conti o custodiscono valori mobiliari per più di 20 clienti.
Non sono considerati clienti ai sensi dell’articolo 41 lettera a LIsFi:
le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere ed estere o altre imprese sottoposte a vigilanza statale;
gli azionisti o i soci che detengono una partecipazione qualificata o le persone aventi legami economici o familiari con loro;
gli investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.
L’attività svolta per istituti e persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.
La funzionalità del mercato finanziario può essere compromessa ai sensi dell’articolo 41 lettera b numero 1 LIsFi se vengono effettuate operazioni di negoziazione di valori mobiliari il cui volume complessivo supera i 5 miliardi di franchi per anno civile in Svizzera.
È attivo quale membro di una sede di negoziazione ai sensi dell’articolo 41 lettera b numero 2 LIsFi chiunque sia ammesso quale partecipante diretto a una sede di negoziazione.
Una società di intermediazione mobiliare fissa pubblicamente i corsi ai sensi dell’articolo 41 lettera c LIsFi se fanno parte di un’offerta rivolta al pubblico secondo l’articolo 3 lettere g e h LSerFi35. Le offerte agli istituti e alle persone secondo i capoversi 2 e 3 non sono considerate pubbliche.
Non sono considerate società di intermediazione mobiliare le direzioni dei fondi.