La rappresentanza di un istituto finanziario estero che fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera c LSerFi48 deve:
osservare le disposizioni della LSerFi;
provvedere all’iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti ai sensi dell’articolo 28 LSerFi se questi non forniscono i propri servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l’articolo 4 LSerFi.
Il divieto di costituire una rappresentanza di una direzione dei fondi estera conformemente all’articolo 58 capoverso 2 LIsFi49 è applicabile esclusivamente in caso di attività di rappresentanza riferite alla direzione e all’amministrazione di fondi d’investimento.
Se costituisce più rappresentanze in Svizzera, l’istituto finanziario estero deve richiedere l’autorizzazione per ognuna di esse.50
Prima di procedere allo scioglimento di una rappresentanza, l’istituto finanziario estero deve richiedere l’approvazione della FINMA.51